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Azione di responsabilità verso Società Partecipata: quale giudice decide?

lentepubblica.it • 16 Maggio 2017

partecipate societaA chi spetta decidere sull’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’amministratore unico di una società partecipata da enti pubblici?


 

Le sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 11983/2017 depositata ieri, hanno chiarito che la complessa vicenda delle ferrovie locali, come quella del trasporto ferroviario in generale, si è svolta nel segno «univoco» dell’apertura al mercato, della concorrenza, dell’indipendenza, dell’autonomia gestionale e amministrativo-contabile delle società che si occupano del servizio.

 

Va premesso che la Corte dei conti non è il giudice natura le della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici (Corte cost. 5 dicembre 2010, n. 355), di modo che l’affermazione della relativa giurisdizione  richiede  l’interposizione del legislatore, che si traduce in norme che prevedono la giurisdizione contabile in fattispecie determinate.

 

La tendenza del legislatore è volta, già sul piano generale, a riconoscere alle società in mano pubblica  lo statuto delineato dal diritto societario, cui consegue l’assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria. In un caso come quello specifico va adito il giudice ordinario per la contestazione del comportamento degli organi sociali a danno del patrimonio dell’ente.

 

L’azione di responsabilità per danno erariale si  può, invece, configurare sia quando l’azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che – come nel caso del danno all’immagine – sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non come mero riflesso della  perdita  di  valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, sia nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente l’azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi commessi.

 

Così le Sezioni Unite hanno affermato la natura civilistica delle società in questione a nulla rilevando l’interessenza statale sulla gestione e nella composizione del capitale.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

Fonte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite
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